Art. 2.
(Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati di complemento).

      1. Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      2. Ai magistrati di complemento sono corrisposte per intero l'indennità integrativa speciale, l'indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, nei limiti salariali previsti dal comma 3.
      3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla base dello stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 50 per cento nei primi tre anni di servizio e del 35 per cento nei successivi anni di servizio.
      4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per il periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.